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OSPEDALI, AMBULATORI PUBBLICI DI AZIENDE OSPEDALIERE E DELLE ASL

 

 

I medici che operano o visitano in struttura pubblica hanno l’obbligo per legge di richiedere indagini diagnostiche, visite di controllo e prescrivere farmaci direttamente su ricettario del servizio sanitario nazionale, e qualsiasi richiesta su carta bianca esprime la volonta’del medico di richiedere indagini e/o terapie a totale carico del paziente.

 

Non è pertanto possibile al medico curante la ripetizione su ricettario SSN di quanto richiesto da altro medico operante nella Sanità Pubblica

 

Fanno eccezione ovviamente i professionisti privati, perché in quanto tali, non sono autorizzati ad usare ricettari del SSN.

 

Per evitare di essere costretti a pagare le prestazioni o le terapie richieste, è bene pretendere da ogni medico operatore della Sanità Pubblica sia esso ospedaliero, universitario o specialista ASL, la redazione di ogni richiesta direttamente su ricettario SSN.

In caso di rifiuto potete recarvi nella direzione sanitaria della struttura e chiedere di far valere il vostro diritto.

 

E’ vostro diritto accedere direttamente alle prestazioni richieste senza essere costretti a perdere senza motivo tempo prezioso per dover rifare inutili visite dal medico curante

E’ nostro diritto rifiutarci di perdere tempo per le inottemperanze delle leggi e l’indisponibilità di alcuni colleghi.

E’ dovere di ogni medico operante nel SSN a qualunque titolo effettuare sempre richieste e prescrizioni su ricettario SSN.

 

 

 

Riferimenti di legge su prescrizioni specialistiche

 

Scritto da redazionesanita

 

La prescrizione diretta degli esami consigliati dallo specialista del SSN L'ACN 23 marzo 2005 per la medicina generale all'art. 49, comma 2, afferma che i Direttori Generali devono stabilire regolamenti per coordinare i rapporti tra medici ospedalieri e medici del territorio, sentito il Comitato Aziendale e i Direttori Sanitari. I compiti dello specialista Secondo il comma 5 dell'art. 51 dell'ACN 2005, qualora il medico specialista ritenga opportuno richiedere ulteriori consulenze specialistiche o ulteriori indagini per la risposta al medico curante, formula direttamente le relative richieste sul ricettario regionale previsto dalla legge 326/2003. Secondo il comma 7 dell'art. 51, le Aziende devono emanare disposizioni per la prescrizione diretta sul ricettario regionale da parte dello specialista di eventuali indagini preliminari agli esami strumentali, di tutti gli approfondimenti necessari alla risposta al quesito diagnostico posto, degli accertamenti preliminari a ricoveri o a interventi chirurgici (DM 30.6.1997 in GU n. 209 del 8.9.1997), nonché della richiesta delle prestazioni da eseguire entro 30 giorni dalla dimissione o dalla consulenza specialistica. Dunque i pazienti rimangono in carico al loro medico di medicina generale. E lo specialista del SSN si fa carico della prescrizione diretta degli esami che lui stesso consiglia, ma non dei farmaci consigliati. Riguardo a questi ultimi,è invece discrezione del medico curante che li condivida trascriverli su ricettario regionale, assumendosene così la responsabilità unica, anche contabile. Le norme sul ricettario regionale non prevedono scadenza per la richiesta di esami. Tutte queste norme erano già contenute nel DPR n. 270/2000 all'art. 37, commi 5 e 7, per responsabilizzare i veri prescrittori al rispetto dei tetti di spesa programmati, come affermava già l'art 72, comma 6, del predetto decreto.

 

 

 

 

Diverse regioni hanno emanato norme specifiche. La Regione Friuli Venezia Giulia con DRG n. 288 del 16 febbraio 2007 ha disposto che i medici ospedalieri e universitari dipendenti effettuino direttamente la prescrizione di esami diagnostici a carico del SSN, consigliati durante il consulto specialistico, senza bisogno di recarsi nello studio del medico di famiglia per trascrivere la richiesta su ricettario regionale. In precedenza la Regione Emilia Romagna con la delibera n. 2142/2000 “Semplificazione dell'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali” e prima ancora la Regione Lombardia con la delibera n. 12317/1991 avevano già disposto la prescrizione diretta di esami da parte dello specialista dipendente del SSN. Questi provvedimenti sono motivati dall'interesse pubblico di evitare la perdita di tempo e il disagio a carico degli assistiti di un gravoso andirivieni dagli ospedali agli studi dei medici di medicina generale per inutili trascrizioni. Queste norme rispondono anche alla necessità dell'amministrazione pubblica di identificare i diretti ordinatori di spesa per le prestazioni sanitarie ai fini della programmazione per ottimizzare l'uso delle risorse disponibili, di verificare l'appropriatezza degli interventi e di stabilire se e dove sono necessari opportuni correttivi. Responsabilità deontologica Da quanto esposto appare chiaro che non è compito proprio del medico curante convenzionato trascrivere esami richiesti dallo specialista. Pertanto lo specialista dipendente abilitato all'uso del ricettario regionale ha il dovere d'ufficio di prescrivere direttamente gli accertamenti che ritiene necessari come parte integrante della sua prestazione, non essendoci altro sanitario del SSN tenuto per contratto a questo compito e abilitato all'uso del ricettario regionale ed essendo quindi deontologicamente scorretto delegare al medico di medicina generale sminuenti funzioni segretariali che esulano dai suoi compiti.

 

Responsabilità penale

Lo specialista dipendente che intenzionalmente disattende questo compito commette dunque una violazione disciplinare contrattuale e ordinistica e può incorrere nel reato di omissione d'atto d'ufficio (art. 328 CP), ipotesi che in caso di condotta recidivante non può essere ignorata dalle Direzioni Sanitarie Ospedaliere come ben spiega l'art. 40 CP affermando: non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Va rilevato che, in un sistema di cure complesse multidisciplinari, i singoli operatori autonomi non possono limitarsi ad erogare solo la propria prestazione, ma hanno il dovere di verificare il corretto svolgimento sequenziale dell'intero percorso assistenziale del paziente per evitare il rischio di dannose interruzioni di cura dovute all'erogazione tardiva di prestazioni necessarie per mancanza di coordinamento organizzativo che può costituire, sotto il profilo penale, responsabilità di tutti i sanitari coinvolti (art. 110 CP).

 

Decreto legge nr. 502 del 30 dicembre 1992

Legge n. 326 del 24 novembre 2003

DL 443/87, convertito in legge n° 531/87 – Art. 2

Decreto Legislativo n. 229 del 19 giugno 99 

 

 

PRESCRIVIBILITA' IN CONVENZIONE DELLA VITAMINA D:

 

∎persone con livelli sierici di 25(OH)D < 12ng/mL e sintomi attribuibili a ipovitaminosi (astenia, mialgie, dolori diffusi

   o localizzati di lunga durata, frequenti cadute immotivate);

∎persone con diagnosi di iperparatiroidismo secondario a ipovitaminosi D

   (PTH elevato con livelli di calcio ematico normali o bassi);

∎sintomi di osteomalacia come dolenzia in sedi ossee o dolore (anche pulsante) lombosacrale, pelvico o agli arti inferiori;

   senso di impedimento fisico; dolori o debolezza muscolare (anche di grado elevato) soprattutto ai quadricipiti ed ai glutei

   con difficoltà ad alzarsi da seduto o andatura ondeggiante;

∎persone affette da osteoporosi di qualsiasi causa od osteopatie accertate candidate a terapia remineralizzante

  (es. malattia di Paget), per le quali la correzione dell’ipovitaminosi dovrebbe essere propedeutica all’inizio della terapia

  (le terapie remineralizzanti dovrebbero essere iniziate dopo la correzione della ipovitaminosi D);

∎persone sottoposte ad una terapia di lunga durata con farmaci interferenti col metabolismo della vitamina D

   (antiepilettici, glucocorticoidi, anti-retrovirali, anti-micotici, colestiramina, orlistat);

∎malattie che possono causare malassorbimento nell’adulto.

   

La Nota 96 individua altresì tre categorie di pazienti adulti per le quali la rimborsabilità dei suddetti farmaci, impiegati per la prevenzione e il trattamento degli stati carenziali di vitamina D, è prevista indipendentemente dalla determinazione dei livelli di 25(OH) vitamina D, ovvero:

� persone istituzionalizzate;

� donne in gravidanza o in allattamento;

� persone affette da osteoporosi da qualsiasi causa o osteopatie accertate non candidate a terapia remineralizzante (cfr. Nota 79).

 

     IN TUTTI GLI ALTRI CASI I FARMACI CONTENENTI VITAMINA D SONO A CARICO DEL PAZIENTE