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La certificazione INPS on line per assenza dal lavoro per malattia
Deve essere inviato il primo o il secondo giorno di malattia, e non può essere retroattivo. Viene rilasciato contestualmente a visita:
in studio, in orario di visite, anche senza prenotazione
Sabato e domenica e festivi presso guardia medica o ambulatori di continuità assistenziale (Romamed piazza Istria 2 )
Se la malattia avviene fuori del Comune di Roma, potrà essere rilasciato dopo visita di medico di famiglia del comune in cui vi trovate, o da medici di Guardia Medica, Case della salute ecc. NON PUO’ ESSERE REDATTO E INVIATO DAL MEDICO DI FAMIGLIA PERCHE’ NON PRESENTE
Il certificato è una dichiarazione legale che esprime un giudizio di diagnosi e prognosi rilasciata a seguito di una visita. La certificazione senza visita è di fatto un falso in atto pubblico da parte del medico prescrittore. La presentazione da parte del dipendente di un certificato ottenuto senza una visita oltre al falso in atto pubblico è considerata reato di truffa nei riguardi del datore di lavoro, indipendentemente dalla realtà della malattia. Considerando la gravità delle conseguenze in caso di contestazione di un certificato redatto senza preliminare visita medica, evitate di chiedere al vostro medico curante la redazione del certificato di malattia senza essere stati visitati. In caso di malattia grave e di intrasportabilità potete chiedere al medico visita domiciliare.
“II medici cadranno sotto la scure del ministro Brunetta se rilasceranno certificati ai pubblici dipendenti senza averli opportunamente visitati come richiesto invece dalla buona pratica medica che impone di trarre i dati clinici dalla visita del paziente.
Con la circolare n 5/2010 firmata il 28 aprile il ministro della funzione pubblica ha dettato ii chiarimenti sulla stretta introdotta dalla riforma che prende il suo nome, visto che molte sono state le richieste di delucidazioni giunte al dicastero dalla categoria.
La nota ripercorre le diverse fattispecie di responsabilità penale e non previste dall art 55 quinquies del Testo unico sul pubblico impiego modificato dal dlgs 150/2009.
Partendo dalla più grave che prevede la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 400 a 1600 euro per il medico che rilascia un certificato falso falsamente attesta lo stato di malattia di un dipendente pubblico
In questo caso il camice bianco concorre nel reato commesso da quest ultimo.
E affinché scatti la responsabilità penale non è necessario che la condotta del medico svolga efficacia causale
ponendosi come condizione dell evento lesivo ma è sufficiente che assuma la forma di un contributo agevolatore nel senso che senza la compartecipazione del dottore il reato sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà.
Alla responsabilità penale si affianca poi quella disciplinare in caso di sentenza di condanna o patteggiamento passata in giudicato.
Lo spettro delle sanzioni non è tenero per ii medici compiacenti : licenziamento per giusta causa per i dipendenti, decadenza dalla convenzione per i medici convenzionati e radiazione dall' albo per
tutti.
La nota chiarisce che le tre sanzioni disciplinari di cui sopra si applicano anche quando in assenza di reato il medico rilascia certificati con dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.
Ma in questo caso per sfuggire a ogni responsabilità basterà aver visitato il paziente
Nell' applicazione della norma, precisa la circolare, è rilevante la circostanza che i dati clinici siano stati o meno desunti da visita.
Nel senso che la responsabilità del medico ricorrerà quando lo stesso rilascia attestati o certificati attestanti dati clinici non desunti da visita”.
Cosa succede se il medico curante sbaglia a indicare l'indirizzo per la reperibilità del lavoratore? Il lavoratore è giustificabile se viene disposta la visita medica di controllo domiciliare all'indirizzo errato?
Il lavoratore, che chiede al medico curante di redigere il certificato di malattia per assenza dal lavoro, deve assicurarsi che l'indirizzo riportato per la reperibilità sia corretto e completo di frazione, contrada e di ogni altro dettaglio utile per consentire l'eventuale visita medica di controllo.
Con il certificato telematico non cambia, infatti, la responsabilità del lavoratore riguardo il dovere di diligenza nel collaborare pienamente al compimento degli eventuali accertamenti medici di controllo che il datore di lavoro o l'INPS vorranno effettuare. Se la visita non può concludersi per indicazione errata o incompleta del domicilio, il lavoratore non è normalmente ritenuto giustificabile, verrà sanzionato secondo graduale aggravamento della sanzione fino alla perdita totale dell'indennità di malattia.
Per questo si raccomanda al lavoratore, in quanto responsabile dei dati anagrafici riportati nel certificato, di controllarne con la massima attenzione la correttezza al momento della redazione.
Il lavoratore potrà, inoltre, fare richiesta al medico curante di copia del certificato e dell'attestato di malattia, come previsto nella circolare 18 marzo 2011, n. 4 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Dipartimento della funzione pubblica. La circolare riconosce espressamente al lavoratore la possibilità di richiedere al medico copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia o, in alternativa, l'invio dei documenti in formato pdf alla propria casella di posta elettronica. L'obbligo di invio del certificato alla casella PEC del lavoratore che ne fa richiesta da parte del medico è stato successivamente previsto dall'articolo 7, comma 1 bis, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il lavoratore può, infine, visualizzare il proprio certificato e/o attestato di malattia attraverso i servizi messi a disposizione dall'INPS con le previste modalità.